Con DPCM del 26/04/2020, il Governo presieduto dal premier Giuseppe Conte ha predisposto una progressiva riapertura delle attività, la cosiddetta FASE 2. Le nuove disposizioni si applicano dalla data del 04/05/2020 e sono efficaci sino al 17/05/2020.
Dal 27/04 per tutte le imprese coinvolte è possibile effettuare le attività propedeutiche alla riapertura.
Per quanto riguarda la riapertura delle attività di commercio al dettaglio si dovrà molto probabilmente attendere il 18/05/2020; il 01/06/2020 è prevista invece la riapertura per parrucchieri, centri estetici, bar e ristoranti, al fine di consentire di definire i protocolli di sicurezza, dato il contatto diretto tra le persone che queste attività implicano.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Quì di seguito abbiamo sintetizzato le informazioni riguardo alla fase 2 del recente decreto di aprile suddivise per area di business.
Ristoranti e bar
Come già indicato dal DPCM 10 Aprile 2020, restano chiusi al pubblico gli esercizi che erogano servizi di ristorazione (con e senza posti a sedere) tra i quali:
- Bar
- Pub
- Ristoranti
- Gelaterie
- Pasticcerie
- Enoteche
- Fast food
- Pizzerie
- Friggitorie
- Rosticcerie
- Piadinerie
È consentito effettuare consegne a domicilio nel rispetto di norme igienico-sanitarie, sia in fase di confezionamento che di trasporto.
È inoltre ammesso il servizio di ristorazione ad asporto, con l’obbligo di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, nonché per la clientela il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.
È confermato quanto disposto dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 Marzo per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché all’interno di aree di servizio e rifornimento carburante, ad esclusione di quelli presenti sulla rete autostradale. Quest’ultimi possono vendere prodotti da asporto consumabili esternamente ai locali.
Restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di ospedali ed aeroporti con l’obbligo del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività commerciali al dettaglio – fino al 17.05.2020
Come da DPCM 22 Marzo le attività commerciali al dettaglio devono rimanere chiuse al pubblico.
Sono escluse, e quindi restano aperte, le attività di vendita di beni di prima necessità e generi alimentari, sia effettuata in esercizi commerciali di vicinato che di media e grande distribuzione.
Ateco | Descrizione | ||
IPERMERCATI | |||
SUPERMERCATI | |||
DISCOUNT DI ALIMENTARI | |||
MINIMERCATI ED ALTRI ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI ALIMENTARI VARI | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI DI COMPUTER, PERIFERICHE, ATTREZZATURE PER LE TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA DI CONSUMO AUDIO E VIDEO, ELETTRODOMESTICI | |||
(codici ateco: 47.2) | COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | ||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ESERCIZI SPECIALIZZATI. | |||
(codice ateco: 47.4) | COMMERCIO AL DETTAGLIO APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER LE TELECOMUNICAZIONI (ICT) IN ESERCIZI SPECIALIZZATI | ||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FERRAMENTA, VERNICI, VETRO PIANO E MATERIALE ELETTRICO E TERMOIDRAULICO. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI PER L’ILLUMINAZIONE. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI. | |||
FARMACIE. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ALTRI ESERCIZI SPECIALIZZATI DI MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI MEDICALI E ORTOPEDICI IN ESERCIZI SPECIALIZZATI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA, PRODOTTI PER TOLETTA E PER L’IGIENE PERSONALE. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PICCOLI ANIMALI DOMESTICI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI MATERIALE PER OTTICA E FOTOGRAFIA. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E PER RISCALDAMENTO. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI SAPONI, DETERSIVI, PRODOTTI PER LA LUCIDATURA E AFFINI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO VIA INTERNET. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO EFFETTUATO PER TELEVISIONE. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI QUALSIASI TIPO DI PRODOTTO PER CORRISPONDENZA, RADIO, TELEFONO. | |||
COMMERCIO EFFETTUATO PER MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI. | |||
COMMERCIO DI CARTA, CARTONE E ARTICOLI DI CARTOLERIA. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI LIBRI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI VESTITI PER BAMBINI E NEONATI. | |||
COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI, PIANTE, SEMI E FERTILIZZANTI. |
Per le suddette attività vige l’obbligo di adozione delle necessarie precauzioni sanitarie (distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione), come prescritto dall’Allegato 5 del DPCM.
I negozi multiattività potranno tenere aperte le sole attività commerciali di vendita di beni di prima necessità e generi alimentari.
I commerci online di ogni genere posso continuare ad esercitare la propria attività. Per tale motivo tutti gli esercizi di commercio al dettaglio temporaneamente chiusi al pubblico potranno continuare ad effettuare le consegne dei prodotti a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia in fase di confezionamento che di trasporto.
Artigiani di servizi – fino al 17.05.2020
Restano chiusi al pubblico gli esercizi che erogano servizi alla persona come disposto del DPCM 22 Marzo. Tra le attività sospese fino al 17 Maggio 2020 possiamo individuare:
- Parrucchieri
- Barbieri
- Estetisti
Rimangono esclusi da tale decreto:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Imprese di pulizie
- Baby sitter, badanti e colf
- Elettricisti
- Idraulici
Quest’ultime attività dovranno rispettare le misure di sicurezza previste, ovvero mascherine, tute e guanti, mantenendo le distanze di sicurezza.
Attività sportive – fino al 17.05.2020
Eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, sono stati sospesi dal DCPM 11 marzo 2020.
Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (ad eccezione dei servizi rientranti nei livelli essenziali di assistenza), culturali, sociali e ricreativi sono attualmente sospese fino al 17 maggio 2020.
Anche gli impianti nei comprensori sciistici restano chiusi.
Nella fase 2 lo sport vede una graduale ripresa delle attività. Sono infatti state consentite le sessioni di allenamento di atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale da CONI, Comitato Paralimpico e dalle rispettive federazioni.
Attività professionali
Le attività professionali non sono sospese e resta ferma la raccomandazione presente all’interno del DPCM 11.03.2020:
- Massima adozione dello smart working
- Incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti
- Assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio
- Incentivo di operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro
Le strutture sanitarie private, compresi gli studi e le cliniche odontoiatriche, possono continuare ad operare e ad erogare i propri servizi esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, evitando permanenze nelle sale d’attesa.
I professionisti e gli operatori hanno l’obbligo di attenersi scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio.
Attività produttive – fino al 17.05.2020
Sono sospese sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, con eccezione di quelle elencate nell’Allegato 3 del nuovo D.P.C.M. (riportato in fondo al documento), comprendente sia quelle ritenute essenziali che quelle ammesse alla riapertura con il nuovo Decreto.
Ai fini della ripresa delle attività deve essere garantita l’adozione ed il rispetto del protocollo di cui all’Allegato 6 del DPCM, riguardante gli ambienti di lavoro in generale.
Servizi di pubblica utilità – fino al 17.05.2020
Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla L. 12.06.1990, n. 146. (sanità, igiene pubblica, protezione civile, raccolta e smaltimento dei rifiuti, dogane, trasporti pubblici, assistenza e previdenza sociale, poste, telecomunicazioni ed informazione radiotelevisiva pubblica, ecc.)
Non vi è alcuna limitazione nel transito merci, infatti qualsiasi tipologia di merce (non solo di prima necessità) può essere trasportata sul territorio nazionale.
Il personale che conduce i mezzi di trasporto può spostarsi limitatamente alle esigenze di consegna o di prelievo delle merci.
Resta ferma la sospensione prevista dal DPCM 22 marzo del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura, tra cui i cinema, i teatri, le biblioteche, gli archivi e parchi geologici.
Attività finanziarie ed assicurative
Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi con l’obbligo di adozione delle necessarie precauzioni igienico-sanitarie (distanza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione)
Turismo
Il DPCM 26 aprile non prevedendo la sospensione delle attività delle strutture turistico-ricettive consente loro di proseguire regolarmente la propria attività. Tra le strutture turistico-ricettive ricordiamo sono compresi:
- Alberghi
- Bed and breakfast
- Agriturismi
- Case vacanze
- Affittacamere
Come riportato all’interno delle FAQ presenti sul sito del Governo Italiano, nelle strutture turistico-ricettive è permesso lo svolgimento del servizio di somministrazione di alimenti e bevande ai soli ospiti della struttura e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
La verifica della sussistenza dei presupposti che consentono lo spostamento delle persone fisiche non compete alla struttura turistico-ricettiva.
Edilizia – fino al 17.05.2020
L’ultimo DPCM di aprile ha consentito la ripartenza dei cantieri nella FASE 2, a condizione dell’applicazione da parte dei datori di lavoro del nuovo protocollo di sicurezza di cui all’Allegato 7 del Decreto, ed in accordo all’Allegato 3 di seguito riportato.
Ateco | Descri zione |
01 | COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI |
02 | SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI |
03 | PESCA E ACQUACOLTURA |
05 | ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) |
06 | ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE |
07 | ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI |
08 | ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE |
09 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE |
10 | INDUSTRIE ALIMENTARI |
11 | INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
12 | INDUSTRIA DEL TABACCO |
13 | INDUSTRIE TESSILI |
14 | CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA |
15 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI |
16 | INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO |
17 | FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA |
18 | STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI |
19 | FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO |
20 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI |
21 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI |
22 | FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE |
23 | FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI |
24 | METALLURGIA |
25 | FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE) |
26 | FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI |
27 | FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE |
28 | FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA |
29 | FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI |
30 | FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO |
31 | FABBRICAZIONE DI MOBILI |
32 | ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE |
33 | RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE |
35 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
36 | RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA |
37 | GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE |
38 | ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI |
39 | ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI |
41 | COSTRUZIONE DI EDIFICI |
42 | INGEGNERIA CIVILE |
43 | LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI |
45 | COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
46 | COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) |
49 | TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE |
50 | TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA |
51 | TRASPORTO AEREO |
52 | MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI |
53 | SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE |
551 | ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI |
58 | ATTIVITÀ EDITORIALI |
59 | ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE |
60 | ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE |
61 | TELECOMUNICAZIONI |
62 | PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE |
63 | ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI |
64 | ATTIVITÀ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE) |
65 | ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE) |
66 | ATTIVITÀ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ ASSICURATIVE |
68 | ATTIVITÀ IMMOBILIARI |
69 | ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ |
70 | ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE |
71 | ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE |
72 | RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO |
73 | PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO |
74 | ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE |
75 | SERVIZI VETERINARI |
78 | ATTIVITÀ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE |
80 | SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE |
81.2 | ATTIVITÀ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE |
81.3 | CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE) |
82 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
84 | AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA |
85 | ISTRUZIONE |
86 | ASSISTENZA SANITARIA |
87 | SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE |
88 | ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE |
94 | ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE |
95 | RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA |
97 | ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO |
99 | ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI |