Con il D.L. Rilancio 2020 vengono riaperti i termini per la rideterminazione dei valori dei terreni agricoli ed edificabili per il calcolo della plusvalenza ai sensi dell’articolo 67, comma 1 lett.A e B del Tuir, nonché delle partecipazioni di cui alla lett. C e seguenti, rientranti nell’ambito dei redditi diversi.
Possono aderire le persone fisiche insieme alle società semplici e gli enti non commerciali che detengono detti beni al 1° luglio 2020.
La rivalutazione:
- per le partecipazioni, può essere operata tramite perizia redatta da professionisti iscritti al ODCEC, dal revisore legale e da periti iscritti alla Camera di Commercio;
- per i terreni la perizia può essere redatta da architetti, ingegneri, geometri, agronomi, agrotecnici, periti agrari, industriali ed edili iscritti alla Camera di Commercio.
La redazione ed il giuramento della perizia deve avvenire entro il 30 settembre 2020 e, per avvalersi della rivalutazione, è necessario che il contribuente versi in autoliquidazione un’imposta sostitutiva, con aliquota unica dell’11 per cento, sulla base del maggior valore che emerge dalla perizia.
Il versamento dell’imposta può avvenire anche in tre rate la cui prima deve comunque essere versata entro il 30 settembre, con maggiorazione del 3% annuo sulle rate successive.
Per quanto riguarda le partecipazioni e terreni venduti dopo il 1 gennaio 2020 la perizia ed il versamento dell’imposta sostitutiva (o della prima rata) devono essere effettuati entro il 30 giugno, come da Legge di Bilancio.
Gazzetta Ufficiale