L’art. 97 del Decreto di Agosto (DL 104/2020) ha stabilito che i versamenti sospesi dai precedenti Decreti (Art. 18 DL 23/2020 e Artt. 126 e 127 DL34/2020) riguardanti le autoliquidazioni IVA, le ritenute alla fonte e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e i contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria.
Gli stessi versamenti possono essere effettuati:
- per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per un importo pari al restante 50 per cento delle somme dovute, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Gazzetta Ufficiale